1. Ai fini della presente legge si definiscono "grotte e cavità artificiali a fini turistici" i siti ipogei che presentano valori ambientali, culturali e speleologici interessanti ai fini della valorizzazione e della fruizione turistica e che, sotto un profilo tecnico, presentano un livello di difficoltà per il quale non è richiesto l'utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi necessari ai fini della progressione speleologica verticale, quali imbragature, bloccanti per corde e/o discensori.
2. Le grotte e cavità artificiali a fini turistici, nel rispetto della normativa vigente in materia, sono attrezzate con passerelle, corrimani, gradini, impianti di illuminazione, di comunicazione e di trasporto e con qualsiasi altro manufatto atto a facilitare e favorire la progressione o a superare tratti di ipogeo in cui la difficoltà di progressione risulti maggiore rispetto a quella consentita dal comma 1, fermo restando l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale richiesti dalle varie tipologie di grotte o cavità artificiali.
3. La Regione Abruzzo, per il tramite della Federazione Speleologica Abruzzese, nell'ambito