Vetrate panoramiche amovibili, regime edilizio | Bollettino di Legislazione Tecnica
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20/10/2023

Vetrate panoramiche amovibili, regime edilizio

Il TAR Lazio si pronuncia sul regime edilizio delle verande panoramiche (VEPA), specificando che le stesse non possono rientrare nell’attività edilizia libera se realizzate su una loggia aggettante.

FATTISPECIE - Nel caso esaminato dal TAR Lazio-Roma 12/10/2023, n. 15129 si trattava di una tenda a pannelli di vetro ripiegabile, installata su una loggia esterna rispetto all’abitazione, chiusa su tre lati e aperta su un solo lato, aggettante all’esterno. L’amministrazione aveva contestato l'ammissibilità della comunicazione di inizio lavori, imponendo l'assoggettamento dell'opera ad altra procedura abilitativa edilizia, e diffidando la ricorrente dall’eseguire l’opera stessa. Quest'ultima invocava le modifiche introdotte dalla L. 142/2022 in sede di conversione del D.L. 115/2022 che, innovando il testo dell’art. 6, D.P.R. 380/2001 con l’introduzione della lettera b-bis), ha ricompreso nell’attività edilizia libera l’installazione delle vetrate panoramiche amovibili (c.d. VEPA).

REGIME EDILIZIO DELLE VEPA - La lettera b-bis) citata prevede che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

In sintesi gli interventi:
- devono comportare un miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, nonché (evidentemente nell’ambito del miglioramento energetico) una riduzione delle dispersioni termiche;
- devono comportare una seppur parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche;
- devono favorire l’arieggiamento e la salubrità degli ambienti interni.
Deve trattarsi inoltre di installazioni:
- amovibili e completamente trasparenti;
- destinate ad assolvere funzioni temporanee e non configurino spazi stabilmente chiusi;
- che abbiano un minimo impatto visivo;
- che non modifichino le preesistenti linee architettoniche;
- che non comportino la realizzazione di nuova volumetria o il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, anche semplicemente da superficie accessoria a superficie utile.

PRESUPPOSTI CONNESSI A BALCONI E LOGGE - Il TAR ha anche evidenziato che la disposizione si applica alle sole vetrate installate su “balconi aggettanti dal corpo dell'edificio” e su “logge rientranti all'interno dell'edificio. In sostanza, secondo i giudici, la liberalizzazione dipende anche dalle caratteristiche dei balconi e delle logge sui cui le vetrate vengono installate.
Sul punto è stato ricordato che, secondo il Regolamento edilizio-tipo, richiamato proprio dall’art. 6, D.P.R. 380/2001, lett. b-bis):
il balcone è l’elemento edilizio praticabile ed aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni,
- mentre la loggia è l’elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.
Nel caso di specie, applicando tali definizioni, l’area dei ricorrenti era qualificabile come una loggia (e non come balcone), peraltro aggettante all’esterno e non già “rientrante all’interno dell’edificio” come richiesto dall’art. 6, lett. b-bis) per l'applicazione del regime di edilizia libera.

AUMENTO DI VOLUMETRIA - Inoltre, secondo il TAR, il materiale utilizzato (vetri), le non irrilevanti dimensioni del manufatto, la sua collocazione con altezza che arriva al soffitto e il posizionamento sulla facciata di una loggia già chiusa su tre lati costituiscono tutti elementi che inducono a ritenere l’opera astrattamente idonea a delimitare uno spazio suscettibile di una destinazione diversa da quella attuale di superficie accessoria e, precisamente, di una superficie utile lorda con conseguente aumento di volumetria. L’idoneità della vetrata ad individuare una volumetria suscettibile di un’utilizzazione diversa da quella legittimamente assentita preclude l’applicabilità della liberalizzazione operata dall’art. 6, D.P.R. 380/2001, lett. b-bis), come espressamente previsto dalla disposizione in esame.

Dalla redazione