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19/10/2023

Verifica dell'iscrizione alla white list dei subcontraenti non subappaltatori

In tema di contratti pubblici, il MIT ha indicato che la stazione appaltante è tenuta a verificare l'iscrizione nella white list anche in caso di subcontratti.

Quesito
Con il quesito del 05/09/2023, n. 2273, sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), è stato chiesto se, anche in caso di subcontratto diverso dal subappalto, che preveda la realizzazione di alcune delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (di cui all'art. 1, commi 53 e 54, della L. 190/2012), vi sia obbligo di verifica da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 52 della L. 190/2012.
In particolare, l'istante ha posto il quesito sulla base del fatto che i subcontratti diversi dal subappalto non prevedono alcuna stipula da parte della S.A e non sono soggetti né ad approvazione né ad autorizzazione, ma a mera comunicazione da parte dell’o.e., ai sensi dell’art. 119, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023.

Parere
In proposito, è stato rilevato quanto segue:
- il criterio utilizzato dal legislatore al fine di individuare i soggetti tenuti all’iscrizione alla c.d. white list attiene alla tipologia di attività esercitata. Infatti, l'art. 1, comma 52, della L. 190/2012 si riferisce alle attività imprenditoriali maggiormente esposte a tentativo di infiltrazione mafiosa, elencate all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012;
- per tali attività, la comunicazione e l'informazione antimafia sono obbligatoriamente acquisite dalle stazioni appaltanti (i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del D. Leg.vo 159/2011) attraverso la consultazione del suddetto elenco istituito presso ogni prefettura;
- gli artt. 2 e 7 del D. P.C.M. 18/04/2013 subordinano la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici all’iscrizione all’interno della white list. In tali settori, infatti, l’iscrizione alla white list costituisce una modalità particolare di effettuazione delle verifiche antimafia prevista dalla legge.
Qualora l’oggetto del subcontratto preveda la realizzazione di alcuna delle attività di cui all'art. 1, commi 53 e 54, della L. 190/2012, dovrà essere provata l’iscrizione del subcontraente nella white list tenuta ai sensi del D. P.C.M. 18/04/2013 presso la competente Prefettura, indicandone gli estremi al fine di consentirne la verifica. Pertanto, l'obbligo sussiste anche in tale caso.

Dalla redazione