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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 08/09/2023, n. 0150/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 08/09/2023, n. 0150/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 08/09/2023, n. 0150/Pres.
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Testo del documento
IL PRESIDENTE
Vista la direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (Direttiva Nitrati); Vista la direttiva 12 agosto 1986, n. 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura; Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, n. 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, e che ai sensi dell’art. 53 del regolamento medesimo si applica a decorrere dal 16 luglio 2022; Visto il decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, all’articolo 112, demanda alle regioni la disciplina dell’attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi sulla base di criteri e norme tecniche adottati con decreto ministeriale; Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88); Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e in particolare l’articolo 52, comma 2-bis, inerente alla qualifica e valorizzazione come sottoprodotto del digestato; |
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Regolamento di modifica al Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d’azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell’articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell’articolo 19 della legge regionale 17/2006, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119 |
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Art. 1 - Modifica al titolo del decreto del Presidente della Regione 119/20221. Il titolo del decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 119 (Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d’azione n |
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Art. 2 - Modifica all’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 119/20221. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 119/2022 dopo le parole: «nonché relativamente ai fanghi di |
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Art. 3 - Modifica all’articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 119/20221. Al comma 7 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 119/2022 dopo le parole: «novanta giorni» sono aggiunte le seguenti: «, fa |
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Art. 4 - Modifica all’articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 119/20221. Al comma 3 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 119/2022 le parole «anche in miscela con i materiali e le sostanze di cui al |
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Art. 5 - Modifica all’articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 119/20221. Al comma 1 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 119/2022 le parole: «Le aziende che producono o utilizzano digestato,» sono |
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Art. 6 - Modifica all’articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 119/20221. Alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 119/2022 dopo le parole: «non si applica» sono aggiunte le |
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Art. 7 - Modifiche all’Allegato B del decreto del Presidente della Regione 119/20221. All’Allegato B (Criteri per la definizione degli apporti massimi di azoto alle colture) del decreto del Presidente della Regione 119/2022 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 8 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
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