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02/08/2023

Spetta alla s.a. la valutazione del grado di complessità delle opere oggetto di affidamento

L'ANAC ha ribadito che la valutazione della rilevanza e del grado di complessità delle opere oggetto dell’affidamento spetta alla stazione appaltante.

Fattispecie
Nell'ambito di una gara europea con procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione dell’intervento di rigenerazione eco energetica di alcuni edifici, l'istante aveva contestato l’individuazione, da parte della stazione appaltante, della categoria edilizia E.07 quale categoria di opere rappresentativa dell’intervento. L'istante riteneva in particolare che tale requisito fosse sproporzionato e restrittivo della partecipazione e osservava che le categorie E.05 ed E.06 sarebbero state maggiormente attinenti alla tipologia di immobile in questione e avrebbero consentito di ampliare la platea dei concorrenti.
La questione sottoposta all’attenzione dell’ANAC riguardava dunque l’individuazione dei requisiti di partecipazione, che devono essere proporzionati all’oggetto della gara e non devono essere tali da restringere la concorrenza.
La contestazione si riferiva, più specificamente, alla corretta individuazione della categoria edilizia nella quale ricadeva l’intervento, fra quelle elencate nell’Allegato al D. Min. Giustizia 17/06/2016, e alla conseguente richiesta di adeguati requisiti di partecipazione.

Considerazioni ANAC
Con la Delibera del 12/07/2023, n. 324, l'ANAC ha svolto le seguenti considerazioni:
- i bandi di gara possono prevedere requisiti di capacità particolarmente rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore, giacché rientra nella discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice di fissare requisiti di partecipazione a una singola gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge;
- naturalmente, in ragione del criterio dell'adeguatezza, congiunto a quello della necessarietà, i particolari requisiti vanno parametrati all'oggetto complessivo del contratto di appalto ed essere riferiti alle sue specifiche peculiarità;
- la valutazione della rilevanza e della complessità delle opere oggetto dell’affidamento spetta alla stazione appaltante, poiché concerne l’esercizio della discrezionalità tecnica, che è sindacabile solo nel caso di manifesta irragionevolezza, illogicità, incongruenza o palese travisamento dei fatti.

Conclusioni ANAC
Nel caso di specie, la finalità dell’affidamento era quella di giungere a una riqualificazione complessiva di tutti gli edifici oggetto di intervento, in particolare dal punto di vista ecologico-ambientale nonché della qualità architettonica, mediante una radicale trasformazione edilizia.
L’operato della stazione appaltante, è stato dunque ritenuto conforme alla normativa di settore in quanto non è stata dimostrata una manifesta irragionevolezza, illogicità, incongruenza della valutazione effettuata con riguardo alla identificazione e al grado di complessità delle opere.

Dalla redazione