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25/07/2023

Veranda sul balcone e necessità del permesso di costruire

Il Consiglio di Stato ha ribadito che le verande realizzate sui terrazzi o balconi necessitano del preventivo rilascio di permesso di costruire poiché determinano un ampliamento di volumetria dell'abitazione con incidenza sul carico urbanistico.

FATTISPECIE - Nel caso di specie si trattava di un ordine di demolizione avente ad oggetto le seguenti opere: installazione di una veranda (mq. 76,00 x m. 2,50 h) in legno lamellare e vetri; demolizione e ricostruzione della pavimentazione del terrazzo di copertura; diversa distribuzione delle pareti divisorie interne e delle aperture; rifacimento degli impianti tecnologici; messa in opera di una vasca per l’approvvigionamento idrico.
Il TAR aveva in parte annullato l’ordine di demolizione limitatamente alle opere diverse dalla installazione della veranda. Secondo il ricorrente invece anche la veranda non poteva essere soggetta alla sanzione demolitoria in quanto:
1. costituiva una mera pertinenza dell’edificio principale, come tale rientrante nel regime dell’edilizia libera;
2. avrebbe al più integrato una difformità parziale rispetto alla concessione edilizia, sanzionabile eventualmente con la sanzione pecuniaria e non con quella ripristinatoria ai sensi dell’art. 34, D.P.R. 380/2001.

REALIZZAZIONE DELLA VERANDA E CONCETTO DI PERTINENZA URBANISTICA - C. Stato 28/06/2023, n. 6301 ha spiegato che ai fini urbanistici ed edilizi il concetto di pertinenza ha un significato del tutto diverso rispetto alla nozione civilistica e si fonda sulla assenza di:
a) autonoma destinazione del manufatto pertinenziale;
b) incidenza sul carico urbanistico;
c) modifica all’assetto del territorio.
Nel caso in esame, invece, il manufatto - di volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale - costituiva un ampliamento dell’abitazione con sicura incidenza sul carico urbanistico. Trattandosi sostanzialmente di una nuova volumetria, l’intervento doveva ricondursi nell’alveo della ristrutturazione edilizia, per la quale è necessario munirsi del permesso di costruire, con conseguente legittimità della sanzione demolitoria.

DIFFORMITÀ PARZIALE - Con riferimento al secondo motivo, il Consiglio non ha ritenuto applicabile l'art. 34, D.P.R. 380/2001. Infatti, secondo la giurisprudenza, si è in presenza di difformità parziale solo quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera (C. Stato 30/03/2017, n. 1484).
In tale nozione, secondo il Consiglio, non può rientrare la realizzazione di un locale del tutto nuovo in ampliamento del preesistente appartamento (come nel caso della veranda contestata).

VALUTAZIONE AUTONOMA DELLE ALTRE OPERE - Infine il Consiglio, con riferimento alle altre opere oggetto del provvedimento di demolizione, ha innanzi tutto ritenuto corretta la decisione del TAR che aveva analizzato gli interventi singolarmente, senza procedere ad una valutazione globale degli stessi. La valutazione globale si giustifica infatti soltanto nel caso in cui l’amministrazione accerti l’esistenza di lavori che hanno una così stretta interdipendenza da risultare sostanzialmente di valenza unitaria.
Ciò premesso, i giudici hanno confermato che:
- la pavimentazione del terrazzo di copertura rientra nell’attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 6, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e-ter);
- la diversa distribuzione degli ambienti interni all’appartamento rientra fra le attività di manutenzione straordinaria, soggetta a semplice comunicazione di inizio lavori asseverata, ai sensi dell’art. 6-bis del D.P.R. 380/2001.
Parimenti, l’irrogazione della sanzione ripristinatoria non si giustifica in relazione al rifacimento degli impianti tecnologici e la messa in opera della vasca per l'approvvigionamento idrico, posto che si tratta di interventi volti a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici, che non richiedono alcun titolo edilizio (cfr. art. 6, D.P.R. 380/2001, lett. a).
Tali interventi hanno una loro autonomia funzionale e possono prescindere l’uno dall’altro, così come risultano potenzialmente indipendenti anche rispetto alla realizzazione della veranda di cui era stata invece ordinata la demolizione.

Dalla redazione