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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Autorizzazione paesaggistica postuma e sanatoria edilizia
Il TAR si è pronunciato su una fattispecie in cui il Comune era rimasto silente rispetto all’istanza di accertamento di conformità urbanistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica per sanare alcuni interventi che avevano interessato un vecchio fabbricato. Si trattava in particolare della realizzazione di alcune opere di miglioria della proprietà, finalizzate a salvaguardare le strutture preesistenti e a migliorarne la fruizione.
In proposito il TAR Campania-Salerno 25/05/2023, n. 1225 ha chiarito che l'autorizzazione paesaggistica, anche in sanatoria (c.d. accertamento di compatibilità paesaggistica), costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio.
Essa dà luogo ad un rapporto di presupposizione necessitato e strumentale tra valutazioni paesistiche e valutazioni urbanistiche, in modo tale che questi due apprezzamenti sono destinati ad esprimersi sullo stesso oggetto in stretta successione provvedimentale.
Ne consegue che l'autorizzazione paesaggistica va acquisita prima di intraprendere il procedimento edilizio, il quale non può essere definito positivamente per l'interessato in assenza del previo conseguimento del titolo di compatibilità paesaggistica.
Tutto ciò implica che, in pendenza della definizione del procedimento di rilascio del nulla osta paesaggistico ex post in sanatoria ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5, D. Leg.vo 42/2004, non può decorrere il termine di legge per il formarsi del silenzio-rigetto sull'istanza di sanatoria edilizia, essendo il nulla osta paesaggistico ex post atto presupposto rispetto al medesimo; pertanto, non essendosi formato il silenzio-diniego, non vi è interesse ad impugnarlo.
Sull’argomento si ricorda che l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, al di fuori dei casi tassativamente individuati dall’art. 167, commi 4 e 5, D. Leg.vo 42/2004 (c.d. “abusi minori”), ossia per i lavori che:
- non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- abbiano comportato l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
- siano comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Tali interventi possono essere definiti “minori” in quanto caratterizzati da un impatto sensibilmente più modesto sull'assetto del territorio vincolato rispetto agli altri considerati nella medesima disposizione di legge. Si tratta, dunque, di una ipotesi marginale, al di fuori della quale opera il disposto dell’art. 146, D. Leg.vo 42/2004 che stabilisce perentoriamente che l’autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi (v. Cass. pen. 11/01/2023, n. 544; C. Cass. pen. 07/01/2021, n. 190).