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Sent. C. Cass. civ. 10/08/2016, n. 16877

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Edilizia e immobili - Locazione - Obblighi del conduttore - Perdita e deterioramento della cosa locata - Incendio - Responsabilità del conduttore - Presunzione di colpa a suo carico - Sussistenza - Esonero - Configurabilità - Identificazione in modo positivo della causa produttiva dell'incendio - Necessità - Identificazione dei responsabili - Irrilevanza.

Nella ipotesi di incendio della cosa locata, il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo

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