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Sent. C. Giustizia UE 21/03/2023, n. C-100/21

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Rinvio pregiudiziale - Omologazione dei veicoli a motore - Direttiva 2007/46/CE - Articolo 18, paragrafo 1 - Articolo 26, paragrafo 1 - Articolo 46 - Regolamento (CE) n. 715/2007 - Articolo 5, paragrafo 2 - Veicoli a motore - Motore diesel - Emissioni di agenti inquinanti - Tutela degli interessi del singolo acquirente di un veicolo munito di un impianto di manipolazione illecito - Diritto al risarcimento per illecito civile nei confronti del costruttore del veicolo - Modalità di calcolo del risarcimento - Principio di effettività.

1) L’articolo 18, paragrafo 1, l’articolo 26, paragrafo 1, e l’articolo 46 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), come modificata dal regolamento (CE) n. 385/2009 della Commissione, del 7 maggio 2009, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, devono essere interpretati nel senso che essi tutelano, oltre agli interessi generali, gli interessi particolari del singolo acquirente di un veicolo a motore nei confronti del costruttore di quest’ultimo qualora tale veicolo sia munito di un impianto di manipolazione vietato, ai sensi di quest’ultima disposizione.

2) Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, in mancanza di disposizioni di tale diritto in materia, spetta al diritto dello Stato membro interessato determinare le norme relative al risarcimento del danno effettivamente causato all’acquirente di un veicolo munito di un impianto di manipolazione vietato, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 715/2007, purché tale risarcimento sia adeguato al danno subito.

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