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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 07/08/1998, n. 38
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- L.R. 10/05/2001, n. 10
- L.R. 16/02/2000, n. 12
- L.R. 06/08/1999, n. 14
- L.R. 21/12/1998, n. 57
- L.R. 10/09/1998, n. 41
- L.R. 31/10/1994, n. 51
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Capo I - Principi generali |
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Art. 1 - Oggetto1. Con la presente legge la Regione, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre |
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Capo II - Atti di programmazione, di indirizzo e di coordinamento della Regione |
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Art. 3 - Piano pluriennale per le politiche attive del lavoro1. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 e la competente commissione consiliare permanente, sottopone all'approvazione |
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Art. 4 - Piano annuale di attuazione1. La Giunta regionale, entro il mese di luglio di ogni anno, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8, adotta il piano annuale di attuazione del piano pluriennale per le politiche attive del lavoro integrato con i piani annuali di attuazione concernenti la formazione professionale e l'istruzione, i |
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Art. 5 - Progetti finalizzati1. Sulla base dei criteri indicati dal piano annuale di attuazione, i soggetti tenuti alla realizzazione degli interventi predispongono, avvalendosi dell'Agenzia Lazio Lavoro e sentita la Com |
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Art. 6 - Atti di indirizzo e coordinamento. Procedure e strumenti di raccordo tra i diversi livelli di governo1. La Giunta regionale determina i criteri per indirizzare e coordinare le attività amministrative in materia di politiche per il lavoro e, limitatamente alle funzioni amministrative delegate, emana direttive ai comuni, che sono tenuti ad osservarle. N2 2. I criteri devono ispirar |
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Capo III - Organismi regionali e Agenzia Lazio Lavoro |
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Sezione I - Organismi regionali |
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Art. 7 - Commissione regionale di concertazione per il lavoro1. Presso la Regione è istituita la Commissione regionale di concertazione per il lavoro, di seguito denominata Commissione regionale, con il compito di proposta, valutazione e verifica delle linee programmatiche e delle politiche regionali per il lavoro, per la formazione professionale e per l'istruzione. In particolare: a) esprime parere sulla verifica di compatibilità degli atti di programmazione provinciale con i piani regionali; b) propone i criteri per la definizione dei bacini di utenza dei centri per l'impiego; c) esprime parere obbligatorio sulle proposte dei piani regionali concernenti le politiche attive per il lavoro, dei piani regionali concernenti la fo |
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Art. 7-bis - Tavolo interassessorile per le emergenze occupazionali1. Presso la Regione, è istituito il "Tavolo interassessorile per le emergenze occupazionali", di seguito denominato "Tavolo interassessorile", con compiti di proposta e iniziativa in relazione agli interventi tesi a favorire la stabilizzazione occupaz |
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Art. 8 - Comitato istituzionale regionale1. Presso la Regione è istituito il Comitato istituzionale regionale, di seguito denominato Comitato, il cui compito è quello di realizzare l'integrazione tra le politiche attive per il lavoro, le politiche per la formazione professionale, per l'istruzione nonché tra i vari servizi ed attività disciplinati dalla presente legge. In particolare: a) esprime pareri sulle proposte di piani regionali concernenti le politiche attive per il lavoro, e dei piani regionali concernenti la formazione professionale e l'istruzione per renderne effettiva l'integrazione; b) esprime parere sull'individuazion |
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Art. 9 - Riunioni congiunte1. Per la discussione di problematiche d'interesse generale, l'Assessore regionale alle politiche per il lavoro può convocare la Commissione regionale |
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Sezione II - Agenzia Lazio Lavoro |
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Art. 10 - Istituzione |
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Art. 11 - Organi dell'Agenzia |
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Art. 12 - Direttore generale |
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Art. 13 - Collegio dei revisori |
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Art. 15 - Statuto dell'Agenzia |
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Art. 16 - Bilancio di previsione e rendiconto generale |
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Art. 17 - Personale |
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Art. 18 - Mezzi patrimoniali e finanziari |
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Capo IV - Funzioni conferite agli enti locali |
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Art. 19 - Funzioni attribuite alle province1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative al sistema integrato dei servizi per il collocamento, così come specificate nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 469 del 1997. |
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Art. 20 - Commissione provinciale di concertazione per il lavoro1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna provincia istituisce la commissione provinciale di concertazione per il l |
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Art. 21 - Atti di programmazione provinciale1. Le province, sentita la commissione provinciale, adottano atti di programmazione delle politiche locali del lavoro, pluriennali ed annuali integrati |
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Art. 22 - Funzioni delegate ai comuni1. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative per l'orientamento al lavoro. 2. I comu |
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Art. 23 - Personale e beni per l'esercizio delle funzioni attribuite e delegate1. Le province, per l'esercizio delle funzioni conferite, si avvalgono del personale di ruolo trasferito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 469 del 1997 ad |
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Art. 24 - Mezzi finanziari per l'esercizio delle funzioni attribuite e delegate |
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Art. 25 - Monitoraggio sull'esercizio delle funzioni conferite |
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Capo V - Servizi regionali e locali |
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Art. 26 - Criteri e modalità di gestione dei servizi1. La gestione dei servizi regionali e locali relativi alle politiche per il lavoro è orientata alla piena soddisfazione dei bisogni della collettivit |
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Art. 27 - Sistema informativo regionale e locale per il lavoro1. Il sistema informativo regionale e locale per il lavoro, di seguito denominato SIREIL, è gestito dall'Agenzia e comporta l'acquisizione e l'elaborazione dei dati relativi ai flussi di domanda e offerta di lavoro e alle dinamiche della popolazione che studia o che si forma professionalmente nel territorio della Regione. A tal fine il SIREIL è organizzato mediante infrastrutture di rete, trasporto e distribuzione dei |
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Art. 28 - Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione1. L'Osservatorio regionale delle politiche per il lavoro, per la formazione e per l'istruzione, di seguito denominato Osservatorio, e un servizio a supporto delle attività della Regione e degli enti locali in relazione alle funzioni di programmazione e di valutazione in materia di istruzione, formazione e politiche per il lavoro. In particolare l'Osservatorio, nella predisposizione del programma annuale, concorda con gli enti locali il finanziamento di ricerche finalizzate ad individuare ed analizzare le specificità dei diversi andamenti economico produttivi ed occupazionali a livello sub regionale. N27 2. L'Osservatorio provvede, tra l'altro, a: |
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Art. 29 - Centri per l'impiego1. La Giunta regionale, valutate le proposte di criteri formulate dalla Commissione regionale e sentito il Comitato provvede a definire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bacini per l'istituzione dei centri per l'impiego, tenendo conto del limite minimo di abitanti previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f), d |
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Art. 30 - Centri di orientamento al lavoro1. La Giunta regionale, sentiti la Commissione regionale ed il Comitato, individua bacini omogenei di utenza nell'ambito dei quali sono istituiti i centri di orientamento al lavoro, tenendo conto delle caratteristiche locali del mercato del lavoro e delle articolazioni sul te |
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Capo VI - Norme finali e transitorie |
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Art. 31 - Norma finanziaria1. Per il finanziamento della presente legge sono utilizzate le risorse trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 469 del 1997 e le risorse proprie della Regione nel limite dei fondi stanziati dal bilancio regionale di previsione per l'anno 1998. |
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Art. 32 - Abrogazioni e modifiche1. Ogni disposizione incompatibile con la presente legge è abrogata. Sono abrogate in particolare: a) la L.R. 22 lu |
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Art. 33 - Norme transitorie per l'Agenzia Lazio Lavoro1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario straordinario designa |
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Art. 34 - Norme transitorie per gli enti locali1. Fino all'istituzione dei centri per l'impiego di cui all'articolo 29, comma 2, le sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in agricoltura (SCICA) esistenti alla dat |
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Art. 35 - Norme transitorie per il personale trasferito ai sensi del decreto legislativo n. 469 del 19971. Il personale trasferito ai sensi dell'articolo 7 comma 1 del D.Lgs. n. 469/1997 ed assegnato alla Regione in attuazione dei d.pc.m. di cui all'arti |
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Art. 36 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto region |
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