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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
CILA Superbonus e poteri di vigilanza del Comune
Il TAR Veneto 13/03/2023, n. 128 ha fornito un interessante chiarimento in merito alla modifica operata dal D.L. 77/2021 che ha soppresso l’obbligo di attestazione dello stato legittimo nella CILA Superbonus.
In particolare, il TAR ha spiegato che tale modifica è finalizzata solo a semplificare la presentazione delle “pratiche” relative al c.d. Superbonus, riducendone i costi e le incombenze, e potrebbe, nel caso, assumere rilevanza a meri fini tributari, nel senso di impedire al Fisco di negare i benefici fiscali in caso di difformità edilizie (sul punto, peraltro, i giudici hanno sollevato dei dubbi sulla possibilità di usufruire del Superbonus nel caso di immobili interessati da illeciti edilizi, ritenendo tale evenienza non priva di contraddizioni e necessitante di approfondimento nelle competenti sedi amministrative e giurisdizionali).
Sul piano amministrativo resta invece fermo il principio generale secondo cui affinché gli interventi edilizi possano essere lecitamente realizzati, è necessario non soltanto il possesso del relativo titolo edilizio (ove prescritto), ma anche la loro afferenza ad immobili non abusivi, tenuto conto che altrimenti, le opere aggiuntive parteciperebbero comunque delle stesse caratteristiche di abusività dell’opera principale, con effetto di propagazione dell’illecito.
Nel caso esaminato dal TAR, i ricorrenti chiedevano la sospensione del provvedimento con il quale il responsabile del servizio edilizia privata aveva vietato l’esecuzione delle opere oggetto di una CILA Superbonus 110%. Sulla base delle esposte considerazioni il TAR, respingendo l’istanza, ha indicato agli interessati la rimozione degli abusi o la presentazione di una richiesta di sanatoria al fine di poter proseguire i lavori di efficientamento energetico oggetto di agevolazione previsti dalla CILAS.
La semplificazione non incide dunque sul potere-dovere del Comune di reprimere gli abusi edilizi, che, per regola generale, vanno sempre rimossi o sanati, esclusa ogni forma di legittimazione del fatto compiuto.
Il TAR ha anche specificato che l'attività assoggettata a CILA - di cui la CILA-Superbonus costituisce una specifica variante - è libera e, a differenza della SCIA, non è sottoposta a un controllo sistematico da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie.
Pertanto, a fronte di una CILAS, l’amministrazione conserva il generale potere-dovere di esercitare, in ogni tempo, i poteri di vigilanza e sanzionatori previsti in via generale dall’art. 27, D.P.R. 380/2001.
Tale impostazione è confermata dallo stesso art. 119 del D.L. 34/2020, comma 13-quater, laddove dispone che, fermo restando quanto previsto al comma 13-ter (ovvero che la presentazione della CILA-Superbonus non richiede l'attestazione dello stato legittimo), resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.