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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Pergola bioclimatica, regime edilizio applicabile
Nel caso di specie il ricorrente contestava i provvedimenti con i quali il Comune aveva ordinato la sospensione e la demolizione di alcune opere consistenti:
- nella creazione di uno spazio coperto di circa mq. 29 costituito da struttura metallica (pergola bioclimatica) alta circa mt. 2,60, previa realizzazione di massetto di calpestio, delimitata su tre lati da murature;
- nella pavimentazione di alcune aree del giardino per la creazione di un vialetto e la posa in opera di una piscina seminterrata per circa mt. 0,84;
- in una piccola baracca in legno di mt. 1,63 x 1,63 x 2,20 alt. non infissa al suolo;
- in un pergolato in pali di castagno di circa mt. 4,90 x 4,00 con sovrastante incannucciato.
Secondo il ricorrente le opere erano prive di rilevanza paesaggistica ed erano riconducibili all’attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6, D.P.R. 380/2001.
Il TAR Campania-Napoli, sentenza 14/03/2023, n. 1666, ha invece ritenuto che, ad accezione del pergolato in pali di legno con sovrastante incannucciato, tutte le altre opere necessitassero di un apposito titolo edilizio.
Con particolare riferimento alla pergola c.d. bioclimatica, il TAR ha spiegato che, secondo la costante giurisprudenza, il pergolato è una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un'impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone; di norma quindi, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio.
Viceversa, il pergolato stesso, quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa (C. Stato 22/08/2018, n. 5008).
Nel caso di specie la pergola non risultava aperta almeno su tre lati e pertanto non rientrava nell'attività edilizia libera.
Sul punto si segnala che secondo un orientamento della giurisprudenza amministrativa, le c.d. pergole bioclimatiche - strutture di copertura a lamelle, che possono essere ruotate per consentire il passaggio di sole e aria - non avendo il carattere di retrattilità delle lamelle che costituiscono il relativo tetto ed essendo il medesimo suscettibile di essere completamente richiuso, sono equiparabili alla tettoie, non ai pergolati e quindi, di regola necessitano di titolo abilitativo edilizio (TAR Lombardia-Brescia 02/07/2018, n. 646; sul tema si veda anche C. Stato 25/01/2017, n. 306, che ha precisato che quando il pergolato viene coperto, nella parte superiore - anche per una sola porzione - con una struttura non facilmente amovibile, realizzata con qualsiasi materiale, è assoggettato alle regole dettate per la realizzazione delle tettoie).
Tuttavia, un'altra sentenza del Consiglio di Stato ha affermato che costituisce opera di mero arredo - e quindi compresa nell’alveo degli interventi “liberi” - la realizzazione di “una struttura metallica, aperta su tutti i lati e con una protezione lamellare lato giardino, atta ad ospitare nella parte superiore delle aste in alluminio frangisole motorizzate ossia che possono aprirsi e chiudersi a farfalla attraverso un meccanismo elettrico”, trattandosi di opera amovibile destinata al riparo e che non crea nuovi vani o cubature (cfr. C. Stato 09/07/2018, n. 4177).
Per quanto riguarda le altre opere, secondo il TAR:
- la pavimentazione aveva trasformato ampie aree destinate a giardino per cui era riconducibile a una nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e), determinando un consumo di suolo e, dunque, una trasformazione tendenzialmente irreversibile di quest'ultimo;
- la piscina, essendo fissa al suolo (interrata per circa mt. 0,84), aveva comportato una durevole trasformazione del territorio;
- la baracca in legno, seppure non infissa al suolo, aveva una destinazione funzionalmente stabile.
In conclusione, il ricorso è stato respinto ad eccezione per il pergolato in pali di castagno con sovrastante incannucciato.