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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Equo compenso delle prestazioni professionali: la Legge pubblicata in G.U.
La L. 21/04/2023, n. 49, recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 05/05/2023, n. 104.
Il testo del provvedimento, che si compone di 13 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela dei professionisti.
Definizione
L'art. 1 della L. 49/2023 contiene la definizione di equo compenso, il quale deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla normativa di settore.
Ambito di applicazione
L'art. 2, comma 1, della L. 49/2023 definisce l'ambito di applicazione della Legge, la quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che:
- hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c.;
- sono regolate da convenzioni;
- sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
La disposizione, inoltre, specifica che le norme sull'equo compenso si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle predette imprese. Tali accordi si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese, salvo prova contraria (art. 5, comma 1, della L. 49/2023).
L'art. 2 della L. 49/2023 estende altresì l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione e delle sue società partecipate.
Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo
L'art. 3 della L. 49/2023 stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato rispetto all'opera prestata, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera.
Si specifica che sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi previsti dalla normativa di settore.
Si prevede inoltre la nullità di qualsiasi pattuizione che:
- vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione;
- imponga allo stesso l'anticipazione di spese;
- comunque, attribuisca al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.
La stessa disposizione dettaglia il contenuto delle altre clausole e pattuizioni da ritenersi nulle.
Inoltre, si specifica, tra l'altro, che la nullità opera solo a vantaggio del professionista e può essere rilevata d'ufficio.
L'azione per far valere la nullità della pattuizione e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata può essere promossa dal professionista, innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio.
Modelli standard
L'art. 6 della L. 49/2023 consente alle imprese di adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali; in tali casi, i compensi individuati dai modelli si presumono equi fino a prova contraria.
Varie
La L. 49/2023 contiene inoltre disposizioni relative al parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo, alla prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale, all'azione di classe, all'osservatorio nazionale sull’equo compenso.
Le disposizioni della Legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della sua entrata in vigore.