Appalti pubblici: chiarimenti ANAC su richieste di verifica dell'esecuzione lavori | Bollettino di Legislazione Tecnica
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12/04/2023

Appalti pubblici: chiarimenti ANAC su richieste di verifica dell'esecuzione lavori

L'ANAC ha fornito indicazioni in ordine alle richieste di verifica della veridicità dei titoli autorizzativi presentati dagli operatori economici a corredo dei certificati di lavori privati e alle richieste di emissione dei certificati di esecuzione lavori.

Al fine di evitare comportamenti difformi da parte delle amministrazioni, l’ANAC ha ritenuto opportuno fornire indicazioni in ordine alle richieste di verifica della veridicità e sostanza dei titoli autorizzativi (permesso a costruire, dichiarazione di inizio attività, comunicazione di inizio lavori, ecc.) presentati dagli operatori economici a corredo dei certificati di esecuzione di lavori privati, al fine del conseguimento dell’attestazione di qualificazione, e alle richieste di emissione dei certificati di esecuzione lavori (CEL).

Secondo l'ANAC, con riferimento alle richieste di conferma della veridicità della documentazione presentata a corredo dei CEL è emerso che alcune amministrazioni richiedono la corresponsione di diritti di segreteria sulla base di normativa inconferente.

Con il Comunicato del Presidente ANAC del 28/03/2023 è stato evidenziato che le richieste avanzate dalle SOA ed aventi ad oggetto la conferma di veridicità e sostanza dei titoli autorizzativi trovano il loro fondamento normativo nell'art. 84 de D. Leg.vo 50/2016 e negli artt. 70, comma 1, 79, comma 6, e 86, comma 5 del D. P.R. 05/10/2010, n. 207, vigenti in via transitoria.
Pertanto, le amministrazioni destinatarie delle richieste formulate dagli Organismi di attestazione sono invitate a fornire riscontro senza richiedere alcuna compartecipazione del privato, salvo i casi in cui ciò richieda un’attività di ricerca documentale più gravosa rispetto a quella ordinaria.

Anche con riferimento alle richieste di emissione dei CEL, l'ANAC chiarisce che la stazione appaltante è chiamata, in qualità di committente, ad attestare la corretta esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore mediante emissione del CEL.
L’emissione del CEL mediante inserimento del relativo documento informatico nel casellario dell’ANAC è configurabile come attività demandata al RUP nell’ambito del procedimento di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici.
Detta incombenza risulta facilitata dall’applicativo per l’emissione dei CEL messo in esercizio, dall’ANAC dal gennaio 2021, mediante il quale il RUP genera un nuovo certificato previo inserimento del CIG relativo all’intervento eseguito.
L'ANAC evidenzia, altresì, che i costi delle attività demandate al RUP sono computati nell’importo posto a base di gara e imputati ad un apposito Fondo risorse finanziarie con le modalità e nella misura stabilite dall’art. 113 del D. Leg.vo 50/2016 che prevede l’attribuzione di un incentivo per lo svolgimento delle funzioni tecniche.
Inoltre, è ammessa la legittimità di forme compartecipative soltanto quando esse trovino giustificazione in particolari mansioni del dipendente eccedenti l’ambito delle attribuzioni di lavoro normalmente riconducibili al pubblico impiego.

Dalla redazione