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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ag. Entrate 31/03/2016, n. 7/E
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Circ. Ag. Entrate 31/03/2016, n. 7/E
Circ. Ag. Entrate 31/03/2016, n. 7/E
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PremessaLa legge 28 dicembre 2015 n. 208 R, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2 |
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1. Proroga delle detrazioni spettanti per interventi di recupero del patrimonio edilizio e del cd. “bonus mobili e grandi elettrodomestici”L’articolo 1, comma 74, della legge di stabilità 2016, proroga al 31 dicembre 2016 l’innalzamento della percentuale di detrazione, dal 36 per cento al 50 per cento, spettante ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché l’incremento delle spese ammissibili da euro 48.000 a euro 96.000. Si tratta di una mera proroga, operata sostituendo, nell’art. 16, comma 1, del decreto legge n. 63 del 2013, il termine 31 dicembre 2015 con 31 dicembre 2016. Restano, pertanto, applicabili le disposiz |
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2. “Bonus “mobili per giovani coppie”Il comma 75 dell’art. 1 della legge di stabilità del 2016 amplia le ipotesi in cui è possibile fruire del “bonus mobili”, individuando specifici requisiti soggettivi in presenza dei quali è anche elevato da 10.000 a 16.000 euro il limite massimo di spesa detraibile. Il citato comma 75 stabilisce che “Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.” La detrazione “da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, (…) è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.”. L’agevolazione, che spetta per le spese sostenute nell’anno 2016, pur presentando sostanziali analogie con il c.d. “bonus mobili” collegato a lavori di ristrutturazione edilizia, si differenzia da quest’ultimo per il contesto normativo di riferimento. Si forniscono, pertanto, i seguenti specifici chiarimenti. 2.1 Soggetti che possono beneficiare della detrazione La detrazione è riservata ai soggetti che possiedono i requisiti di seguito elencati, i quali si considerano soddisfatti se sono presenti nell’anno di vigenza dell’agevolazione, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione. La sussistenza di tali requisiti può essere quindi anteriore o successiva alla data di acquisto dei mobili. In particolare è necessario: a) essere una coppia coniugata o una coppia convivente more uxorio da almeno tre anni. Per le coppie coniugate, non rilevando il requisito di durata del vincolo matrimoniale, è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell’anno 2016. |
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