Il comma 75 dell’art. 1 della legge di stabilità del 2016 amplia le ipotesi in cui è possibile fruire del “bonus mobili”, individuando specifici requisiti soggettivi in presenza dei quali è anche elevato da 10.000 a 16.000 euro il limite massimo di spesa detraibile.
Il citato comma 75 stabilisce che “Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.”
La detrazione “da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, (…) è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro.”.
L’agevolazione, che spetta per le spese sostenute nell’anno 2016, pur presentando sostanziali analogie con il c.d. “bonus mobili” collegato a lavori di ristrutturazione edilizia, si differenzia da quest’ultimo per il contesto normativo di riferimento. Si forniscono, pertanto, i seguenti specifici chiarimenti.
2.1 Soggetti che possono beneficiare della detrazione
La detrazione è riservata ai soggetti che possiedono i requisiti di seguito elencati, i quali si considerano soddisfatti se sono presenti nell’anno di vigenza dell’agevolazione, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione. La sussistenza di tali requisiti può essere quindi anteriore o successiva alla data di acquisto dei mobili.
In particolare è necessario:
a) essere una coppia coniugata o una coppia convivente more uxorio da almeno tre anni.
Per le coppie coniugate, non rilevando il requisito di durata del vincolo matrimoniale, è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell’anno 2016.