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07/04/2023

Costo del lavoro, previsione di fondo per maggiori oneri e valutazione anomalia dell’offerta

Secondo il TAR Campania, la valutazione di anomalia dell’offerta non può essere superata attraverso la previsione di un fondo generico “per maggiori oneri”, imputabile a qualsiasi eventuale costo non preventivato o preventivabile.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il ricorrente contestava l’esclusione da una gara, indetta per l’affidamento del servizio di vigilanza e custodia degli immobili delle aree delle stazioni ferroviarie, per incongruità dell’offerta. In particolare, si trattava del maggior onere derivante dal conteggio delle ore annue mediamente non lavorate per assemblee, permessi sindacali, diritto allo studio, malattia, infortuni e maternità. Secondo il ricorrente il costo sarebbe stato coperto da un “fondo maggiori oneri” che non era stato preso in considerazione dalla Stazione appaltante.

DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. - TAR Campania-Napoli 03/04/2023, n. 2069 ha premesso che il giudizio di verifica della congruità di un’offerta sospettata di anomalia ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme e costituisce espressione paradigmatica di un potere tecnico-discrezionale dell’amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salve le ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche, irragionevoli, fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto (vedi sul punto anche la Nota: Discrezionalità della P.A. nella valutazione dell’anomalia dell’offerta.

SCOSTAMENTO DALLE TABELLE MINISTERIALI - Inoltre, pur costituendo i valori (anche orari) del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che ogni eventuale scostamento dalle stesse non implica necessariamente un giudizio di anomalia, è tuttavia doveroso dubitare della congruità dell’offerta medesima ogni volta che la discordanza dalle tabelle ministeriali sia considerevole e palesemente ingiustificata.
In altri termini, le tabelle ministeriali sui costi medi del lavoro contengono dati ed elementi che non sono inderogabili, ma assolvono ad una funzione di parametro legale di riferimento, da cui è possibile discostarsi a condizione che lo scostamento sia giustificato in modo puntuale e rigoroso. Ciò significa che non si può escludere che l’impresa concorrente possa legittimamente calcolare il costo del personale impiegato nell’esecuzione del contratto computando, per le proprie figure professionali, un numero di ore lavorative annue diverso, in ipotesi superiore a quello indicato nella corrispondente tabella ministeriale, sempre che tale divergenza sia giustificata da idonei elementi probanti tratti dalla specifica realtà aziendale o dalla peculiare natura del contratto da eseguire.
In particolare, la giustificazione dello scostamento dai valori tabellari per le ore annue mediamente non lavorate deve, in sede di verifica di anomalia, risultare approfondita e deve essere accompagnata da elementi probatori significativi ed univoci, trattandosi di un dato che è influenzato da eventi, quali malattie, infortuni e maternità, che non rientrano nella disponibilità dell’impresa.

IRRILEVANZA DELLA PREVISIONE DI UN FONDO GENERICO PER MAGGIORI ONERI - Con riferimento alla previsione del fondo “per maggiori oneri”, i giudici hanno rilevato come il fondo fosse preordinato a sopperire alle più svariate oscillazioni dei costi anche non riconducibile al monte ore. Pertanto, a fronte di tale generica indicazione, la Stazione appaltante non era tenuta a prendere in considerazione un mero enunciato di cui rimaneva indimostrato l’effetto sanante delle anomalie imputabili all’erroneo calcolo del numero delle ore annue mediamente non lavorate.

In sostanza, secondo il TAR, la valutazione di anomalia dell’offerta non può essere superata attraverso la previsione di un c.d. fondo maggiori oneri, imputabile a qualsiasi eventuale costo non preventivato o preventivabile. In mancanza di specifici riferimenti ad una voce di costo ben individuata da compensare, il fondo accantonamento costituirebbe infatti una facile elusione del principio di immodificabilità dell’offerta, attraverso una surrettizia rimodulazione dei costi della manodopera, al fine di ‘‘far quadrare i conti’’ rispetto alle contestazioni sollevate dalla Stazione appaltante sulle voci di costo.

Dalla redazione