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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 30/03/2023, n. 34
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In vigore dal 31/03/2023.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Sent. Corte Cost. 22/07/2024, n. 139
- D.L. 30/12/2023, n. 215 (L. 23/02/2024, n. 18)
- L. 30/12/2023, n. 213
- D.L. 29/09/2023, n. 132 (L. 27/11/2023, n. 170)
- D.L. 29/09/2023, n. 131 (L. 27/11/2023, n. 169)
- D.L. 28/07/2023, n. 98 (L. 18/09/2023, n. 127)
- D.L. 01/06/2023, n. 61 (L. 31/07/2023, n. 100)
- D.L. 10/05/2023, n. 51 (L. 03/07/2023, n. 87)
- L. 26/05/2023, n. 56 (legge di conversione), in vigore dal 30/05/2023.
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 |
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Capo I - MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE |
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Art. 1. - Rafforzamento del bonus sociale per elettricità e gas1. Per il secondo trimestre dell’anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compen |
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Art. 2. - Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell’anno 20231. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 |
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Art. 3. - Disposizioni in materia di contributo straordinario per il quarto trimestre 20231. |
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Art. 4. - Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nonché garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca1. Nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino al 30 giugno 2023, si applicano le disposizioni del presente articolo. 2. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre dell’anno 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023. Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre dell’anno 2023. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre dell’anno 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica. 3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 2, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente uti |
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Art. 4-bis - Omissis
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Art. 5. - Disposizioni in materia di contributo di solidarietà temporaneo |
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Art. 6. - Tassazione dell’agroenergia1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del reddito |
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Art. 7-bis - Semplificazione temporanea per l’installazione di impianti fotovoltaici |
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Art. 7-ter - Rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 |
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Art. 7-quater - Credito d’imposta per le start-up innovative operanti nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità1. Alle start-up innovative, costituite a decorrere dal 1° gennaio 2020, operanti nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità è concesso, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento del |
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Art. 7-quinquies - Contributo alla fondazione “Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile” |
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Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE |
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Art. 8. - Contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l’anno 2023. Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 24. 2. A ciascuna regione e provincia autonoma è assegnata una quota del fondo di cui al comma 1, secondo gli importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto, determinati in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicati negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Gli importi della quota del fondo assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma possono essere utilizzati per gli equilibri dei s |
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Art. 9. - Imposta sul valore aggiunto sul payback relativo ai dispositivi medici1. In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende fornitrici di dispositivi medici, ai fini del contenimento della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio sanitario nazionale, considerato che i tetti regionali e nazionale sono calcolati al lordo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), i commi 2 e 5 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso che per i versamenti effettuati ai sensi dell’articolo 9-te |
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Art. 10. - Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, nonché di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione dell’attività lavorativa già svolta1. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici solo in caso di necessità e urgenza, in un’unica occasione e senza possibilità di proroga, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore relative all’assunzione di personale dipendente e di avvalersi in regime di convenzione del personale iscritto nelle graduatorie per l’assistenza specialistica ambulatoriale interna, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale medico e infermieristico autorizzate. N1 2. I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati, per un periodo non superiore a dodici mesi, |
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Art. 11. - Art. 12. Omissis
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Art. 13. - Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 431. All’articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 14. - Omissis
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Art. 15. - Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2025 è consentito l’esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell’attività lavorativa in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settor |
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Art. 15-bis - Omissis
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Art. 15-ter - Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale nonché di attività di medicina estetica1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia |
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Art. 16. - Disposizioni in materia di contrasto degli atti di violenza nei confronti del personale sanitario |
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Capo III - MISURE IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI |
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Art. 17. - Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, sono definibili ai sensi dell’articolo 1, commi 180 e 181, della |
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Art. 17-bis - Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali1. Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 2. Con il provvedimento di cui al comma l che dispone l’applicazio |
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Art. 19. - Modifica dei termini della regolarizzazione delle violazioni formali e del ravvedimento speciale1. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al c |
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Art. 20. - Modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione1. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 194, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell’ |
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Art. 21. - Interpretazione autentica dell’articolo 1, commi 174, 176 e 179, della legge 29 dicembre 2022, n. 1971. All’articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti» si interpretano nel senso che: |
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Art. 23. - Causa speciale di non punibilità dei reati tributari1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono ve |
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Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE |
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Art. 24. - Disposizioni finanziarie1. La dotazione del fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, è integrata di 44 milioni di euro per l’anno 2023. 2. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, il Fondo per le vittime dell’amianto, che interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi. Al Fondo di cui al primo periodo possono accedere anche le società partecipate di cui al suddetto periodo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le tabelle di liquidazione dell’indennizzo a carico del Fondo di cui al primo periodo da riconoscere in favore dei soggetti di cui al presen |
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Art. 24-bis - Clausola di salvaguardia |
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Art. 25. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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Allegati
Tabella A (articolo 8, comma 2) N10
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Tabella B - Omissis
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