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Deliberaz. G.P. Bolzano 10/04/2018, n. 332

Criteri per la concessione di contributi ad enti pubblici e privati attivi in ambito sociale - Revoca della Delib. G.P. 13 giugno 2017, n. 661.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.P. 21/11/2023, n. 1028
- Deliberaz. G.P. 22/08/2023, n. 695
- Deliberaz. G.P. 04/05/2023, n. 359
- Deliberaz. G.P. 14/03/2023, n. 220
- Deliberaz. G.P. 10/01/2023, n. 5
- Deliberaz. G.P. 29/11/2022, n. 889
- Deliberaz. G.P. 17/05/2022, n. 336
- Deliberaz. G.P. 14/12/2021, n. 1082
- Deliberaz. G.P. 11/05/2021, n. 410
- Deliberaz. G.P. 11/08/2020, n. 595
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Testo del documento

La Giunta Provinciale

prendendo atto delle seguenti disposizioni normative, atti amministrativi e circostanze:

 

La legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche e integrazioni "Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano" ed in particolare l'articolo 20-bis prevede la concessione di contributi per spese correnti e investimenti da parte della Provincia autonoma di Bolzano ad enti pubblici e privati che operano senza scopo di lucro nel territorio provinciale e che svolgono per statuto attività socio-assistenziale.

La legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 2 "Criteri per l'attribuzione di vantaggi economici" prevede che la Gi

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Allegato A - Criteri per la concessione di contributi ad enti pubblici e privati attivi in ambito sociale

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per lo svolgimento di attività socioassistenziali nel territorio provinciale, ai sensi dell'articolo 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, recante "Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano".

 

Art. 2 - Beneficiari

1. Possono accedere ai contributi gli enti pubblici o privati che, per statuto, svolgono senza fini di lucro nel territorio provinciale le attività di cui all'articolo 3.

 

Art. 3 - Attività oggetto di contributo

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono ammesse a contributo le attività di cui all'articolo 20-bis della stessa legge, considerate servizi sociali ai sensi della decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale [notificata con il numero C(2011) 9380] e riferite ai seguenti settori di intervento:

a) marginalità e inclusione sociale;

b) tutela dei minori;

c) anziani;

d) disabilità, psichiatria sociale e dipendenze;

e) attività intersettoriali.

 

CAPO II - Tipologia ed entità dei contributi nei singoli settori di intervento

Art. 4 - Norme generali

1. Considerate le priorità programmatiche definite dalla Giunta provinciale in applicazione del Piano sociale provinciale, possono essere concessi contributi per le varie attività di cui all'articolo 3.

2. Il contributo concesso non può comunque essere superiore al contributo richiesto. Le spese ammesse e le percentuali del contributo vengono confrontate con le entrate previste per quel tipo di attività, tenendo conto anche dell'eventuale avanzo d'amministrazione dell'anno precedente.

3. Per consentire la formazione di una riserva per i momenti di difficoltà finanziaria e per far fronte a spese impreviste e a investimenti, nella domanda di contributo è inserita fra le entrate una quota pari al 20 per cento dell'eventuale avanzo d'amministrazione dell'anno precedente.

4. Nel caso di agevolazione all'acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione generale o parziale di beni immobili, l'investimento complessivo agevolato è soggetto ad un vincolo trentennale di utilizzo nel settore sociale. Per l'eventuale alienazione o cambio di destinazione d'uso di tali immobili è necessaria l'autorizzazione dell'assessore/assessora competente, secondo quanto disposto all'articolo 16, comma 2.

5. Nel caso di agevolazione all'acquisto di arredi o di altri beni mobili, l'investimento agevolato è soggetto ad un vincolo di destinazione di dieci anni o fino al termine del normale ciclo di vita del bene. Per l'eventuale alienazione o cambio di destinazione d'uso di tali arredi e di tali beni mobili è necessaria l'autorizzazione dell'assessore/assessora competente, secondo quanto disposto all'articolo 16, comma 2.

6. Con la presentazione della domanda di agevolazione gli enti si obbligano al rispetto di tale vincolo di destinazione. Qualora il previsto vincolo di destinazione non dovesse essere rispettato, il contributo dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali, tenuto conto del periodo di utilizzo del bene ai fini sociali.

7. Per gli immobili dei quali è stata agevolata la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione completa, per un periodo di 15 anni a partire dalla conclusione dei lavori non possono essere concessi ulteriori contributi per lavori di costruzione e ristrutturazione relativi alla parte già oggetto di contributo, ad esclusione dei lavori di adattamento previsti da norme di legge o degli interventi necessari per garantire la sicurezza della struttura.

8. Al fine di incentivare la collaborazione e le economie di scala tra gli enti attivi in ambito sociale, in caso di fusione o di completo accorpamento delle attività tra organizzazioni private già sostenute, per un periodo di almeno due anni, con contributi per spese correnti ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, la percentuale di contributo prevista è incrementata del dieci per cento per l'esercizio dell'avvenuto effettivo accorpamento e per i cinque esercizi successivi. Tale norma non si applica ai beneficiari di cui all'allegato A. Nel caso di organizzazioni nate da scissioni di attività di enti già sostenuti in precedenza, verrà agevolata l'attività di una sola di esse.

9. Nel caso di accorpamenti di singoli settori di attività, come ad esempio l'amministrazione del personale, oppure in caso di trasferimento dei servizi stessi ad una organizzazione centrale, per l'anno dell'accorpamento e per i successivi tre anni la percentuale del contributo è aumentata del cinque per cento. Dalla documentazione deve risultare in modo chiaro e trasparente quanto in futuro verrà risparmiato dall'organizzazione grazie a tale accorpamento.

Questa disposizione vale solo per le organizzazioni che sono state sostenute per almeno due anni con contributi per spese correnti ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, e non trova applicazione per i beneficiari di cui all'allegato A.

10. Per evitare una sovracompensazione delle compensazioni finanziarie, per il calcolo dei contributi si applicano le tariffe standard nei casi in cui esse siano previste dall'Amministrazione provinciale, altrimenti gli uffici competenti per l'erogazione dei contributi determinano il livello della compensazione sulla base di un'analisi dei costi di un'analoga impresa media ben gestita.

11. Nel caso in cui per due anni consecutivi il contributo sia stato decurtato a causa di rendiconto presentato per un ammontare inferiore alla spesa ammessa, il contributo da concedersi l'anno seguente non potrà essere superiore al contributo ridotto dell'anno precedente.

12. A causa del fabbisogno eccezionale sussistente nel settore profughi, per i contributi in questo settore trova applicazione, per il periodo dei flussi migratori eccezionali, una percentuale pari al massimo al 95 per cento secondo l'articolo 20-bis, comma 3 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

 

Art. 5 - Acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili in forza di accordi o convenzioni con gli enti gestori dei servizi sociali

1. Per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili da parte di enti privati che hanno stipulato accordi o convenzioni con gli enti gestori dei servizi sociali, il contributo massimo erogabile è pari al 95 per cento della spesa ammessa, con l'obbligo di prevedere un vincolo trentennale. Per l'eventuale alienazione o cambio di destinazione d'uso di tali immobili è necessaria l'autorizzazione dell'assessore/assessora competente, secondo quanto disposto all'articolo 16, comma 2.

 

Art. 6 - Contributi a cooperative sociali di inserimento lavorativo di persone svantaggiate

1. Alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che svolgono attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate vengono concessi contributi per le sole spese correnti ai sensi dei criteri di cui all'allegato A.

 

Art. 7 - Entità dei contributi nel settore "Marginalità e inclusione sociale"

1. Nel settore "Marginalità e inclusione sociale" possono essere concessi contributi della seguente entità per spese correnti:

a) per servizi socio-assistenziali di accoglienza residenziale e semi-residenziale di persone senza dimora è concesso un contributo pari al 40 per cento della spesa ammessa;

b) per servizi socio-assistenziali di accoglienza residenziale e semi-residenziale e per il recupero sociale di persone entrate nel circuito penale o ex detenuti, o persone emarginate per altri motivi è concesso un contributo pari all'80 per cento della spesa ammessa;

c) per attività socio-assistenziali di prevenzione, sostegno e aiuto a persone in condizioni di disagio o marginalità sociale quali nomadi, senzatetto, persone entrate nel circuito penale o ex detenuti, o persone svantaggiate o emarginate per altri motivi, è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;

d) per attività di sostegno e di consulenza a donne in situazione di difficoltà sociale è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;

e) per la gestione, in base alle direttive provinciali, delle strutture per l'accoglienza dei profughi individuate dalla Giunta provinciale è concesso un contributo massimo del 95 per cento della spesa ammessa, corrispondente all'importo forfettario giornaliero stabilito con decreto dell'assessore/assessora provinciale competente per ogni presenza ammessa nel limite dei posti autorizzati; il contributo può essere liquidato anche in più importi parziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 14;

f) per attività socio-assistenziali a favore di profughi è concesso un contributo pari al 90 per cento della spesa ammessa, in quanto da ritenersi interventi urgenti ed indifferibili;

g) per la gestione delle strutture per l'accoglienza dei profughi individuate in base ad accordi tra la Provincia e i competenti organi statali sono concessi contributi secondo i criteri di cui all'allegato E;

h) per la gestione delle strutture temporanee e dei servizi per persone in condizione di particolare disagio sociale, individuati dalla Giunta provinciale e gestiti in base alle direttive provinciali e relativi ad esigenze contingenti e non differibili legate agli attuali flussi migratori, è concesso un contributo massimo dell'90 per cento della spesa ammessa; il contributo può essere liquidato anche in più importi parziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 14;

i) per le spese di energia elettrica, acqua, rifiuti e riscaldamento che eccedono le spese riconosciute per il contributo di cui alla lettera g), può essere concesso e pagato sulla base della documentazione presentata relativa alle maggiori spese, alle strutture di cui alla lettera g), cui spetta l'ulteriore funzione di prima accoglienza, o il cui immobile presenta una superficie pari o superiore a 3.000 m², un contributo massimo del 95 per cento della spesa ammessa se le spese riconosciute per il contributo di cui alla lettera g) contengono almeno il 15 per cento di queste spese di energia elettrica, acqua, rifiuti e riscaldamento; lo stesso vale per i costi legati a particolari necessità di vigilanza, che sono state concordate con la Provincia; N1

j) per i maggiori costi derivanti dalla fluttuazione dei flussi migratori e dai conseguenti riflessi sul costo unitario per il funzionamento degli edifici utilizzati come centri di prima accoglienza, agli enti gestori di strutture di cui alla lettera g) può essere concesso un contributo massimo del 95 per cento della spesa ammessa;

k) per i costi di funzionamento derivanti dalla concessione di immobili da parte della Provincia da adibire a centri di accoglienza, agli enti gestori di strutture di cui alla lettera g) può essere concesso un contributo massimo del 95 per cento della spesa ammessa. N3

2. Nel settore di cui al comma 1 possono essere concessi contributi della seguente entità per investimenti:

a) per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione generale o parziale, il riadattamento e la manutenzione di beni immobili è concesso un contributo pari all'80 per cento della spesa ammessa;

b) per l'acquisto e il riadattamento di attrezzature, mobili, arredi e mezzi di trasporto è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;

c) per interventi urgenti ed indifferibili a favore di extracomunitari e profughi è concesso un contributo pari al 95 per cento della spesa ammessa.

3. Per il finanziamento di spese correnti e investimenti di enti privati riguardanti nuovi servizi e attività di assistenza sociale per persone senza dimora/senzatetto, è necessario presentare un parere scritto e motivato degli enti pubblici territorialmente competenti che confermi la conformità di tali spese o investimenti alla pianificazione sociale di settore del territorio. Tale parere è obbligatorio, ma non vincolante. N2

 

Art. 8 - Entità dei contributi nel settore "Tutela dei minori"

1. Nel settore "Tutela dei minori" possono essere concessi contributi della seguente entità per spese correnti:

a) per attività di sostegno e di consulenza su problematiche connesse al disagio adolescenziale è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;

b) per attività socio-ricreative e di prevenzione in favore di minori e famiglie è concesso un contributo pari al 50 per cento della spesa ammessa;

c) per attività di intermediazione in materia di adozioni internazionali è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;

d) per iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e sostegno in materia di abusi sessuali sui minori è concesso un contributo pari all'85 per cento della spesa ammessa;

e) per iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e sostegno a favore di minori in condizione di disagio sociale, così come per iniziative nell'ambito dell'adozione e dell'affidamento dei minori è concesso un contributo pari al 65 per cento della spesa ammessa;

f) per soggiorni marini aventi carattere socioeducativo e di promozione del benessere di minori aventi dimora stabile in provincia di Bolzano sono concessi contributi nel rispetto dei criteri di cui all'allegato B;

g) per attività di prevenzione della violenza e dell'estremismo in ambito giovanile è concesso un contributo pari al 90 per cento della spesa ammessa.

2. Nel settore di cui al comma 1 possono essere concessi contributi della seguente entità per investimenti:

a) per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione generale o parziale, il riadattamento e la manutenzione di beni immobili, mobili, attrezzature, mezzi di trasporto e arredi è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;

b) per investimenti riguardanti strutture sociopedagogiche, sociopedagogiche integrate e socioterapeutiche residenziali e semiresidenziali per minori:

1) per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione generale o parziale, il riadattamento e la manutenzione di beni immobili è concesso un contributo pari all'80 per cento della spesa ammessa;

2) per l'acquisto e il riadattamento di attrezzature, mobili, arredi e mezzi di trasporto è concesso un contributo pari al 70 per cento della spesa ammessa;

c) per investimenti riguardanti gli enti gestori dei consultori familiari di cui alla legge provinciale 17 agosto 1979, n. 10, e successive modifiche, la percentuale di contributo è pari all'85 per cento della spesa ammessa.

 

Art. 9 - Entità dei contributi nel settore "Anziani"

1. Nel settore "Anziani" possono essere concessi contributi della seguente entità per spese correnti:

a) per attività ed iniziative dei circoli per anziani e strutture organizzative autonome, che hanno come scopo esclusivamente attività per anziani, è concesso un contributo pari al 40 per cento della spesa ammessa;

b) per l'organizzazione di soggiorni esclusivamente per anziani è concesso un contributo fisso nella misura di euro 9,00 al giorno per partecipanti con un'età minima di 70 anni. I soggiorni devono avere una durata minima di sette giorni ciascuno e una durata massima complessiva di 14 giorni all'anno. Essi sono finalizzati a concedere alle persone anziane in difficoltà economica l'opportunità di partecipare a iniziative sociali a una tariffa accessibile. Si tratta di misure volte a prevenire la solitudine e a promuovere l'invecchiamento attivo, per esempio attraverso la ginnastica, inclusa l'aquagym; N6

c) per l'erogazione del servizio "Vivere insieme la quotidianità" è concesso un contributo fisso nella misura stabilita dai criteri che disciplinano il servizio stesso. N7

2. Nel settore di cui al comma 1 possono essere concessi contributi ai sensi dei criteri e delle disposizioni di cui all'allegato C per investimenti nelle seguenti strutture:

a) residenze per anziani;

b) forme di residenza assistita per anziani;

c) alloggi per anziani adibiti all'accompagnamento e all'assistenza abitativa;

d) assistenza diurna e servizi ambulanti;

e) centri diurni;

f) circoli per anziani;

g) alloggi per anziani, comunità alloggio per anziani.

3. Per le strutture di cui al comma 2 possono essere concessi contributi della seguente entità per investimenti:

a) per l'acquisizione o la costruzione di immobili, l'ampliamento, la ristrutturazione o il risanamento generale di immobili o di parti rilevanti di immobili è concesso un contributo pari al 60 per cento degli importi di cui all'allegato C;

b) per il completo rinnovo dell'arredamento sono concessi contributi pari al 70 per cento degli importi di cui all'allegato C; N4

c) per costruzioni e lavori non rientranti nella lettera a), nonché per la manutenzione e l'acquisto di beni mobili è concesso un contributo pari al 70 per cento;

d) per interventi e lavori di ristrutturazione da effettuarsi in adeguamento alla normativa in materia di sicurezza è concesso un contributo pari al 60 per cento degli importi di cui all'allegato C oppure dei costi riconosciuti dall'ufficio provinciale competente; per acquisti di beni mobili da effettuarsi in adeguamento a necessità derivanti da direttive degli uffici provinciali competenti in relazione a progetti di livello provinciale è concesso un contributo pari al 70 per cento dei costi riconosciuti dall'ufficio provinciale competente. N4

4. Le residenze per anziani che fruiscono di una riduzione o dell'esenzione dall'IRAP ai sensi dell'articolo 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, non hanno diritto al contributo di cui al comma 3, lettera c). Il relativo risparmio fiscale va impiegato per investimenti e non rilev

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