App. Roma, sez. II, 1° aprile 2010 [R=WAPPRM1A2010] ammette il diritto al risarcimento dei danni patiti dal compratore di immobile privo di certificato di agibilità sottolineando che questi siano dedotti e provati. Cass., sez. II civ., 18 marzo 2010, n. 6548 R esclude tuttavia il risarcimento di danni se l’agibilità è stata comunque, sia pure tardivamente conseguita (v. anche Cass., sez. II civ., 15 febbraio 2008, n. 3851 R); in alcune occasioni il venditore è stato condannato a risarcire le spese sostenute dall’acquirente per conseguire il certificato eseguendo i lavori a tal fine necessari: così App. Palermo, sez. II, 15 febbraio 2013 [R=WAPPPA15F2013]).

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