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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 15/02/2008, n. 3851
Edilizia e immobili - Compravendita - Certificato di abitabilità - Mancata consegna - Azione di risoluzione del contratto - Rilascio successivo all'instaurazione del giudizio - Irrilevanza - Esclusione - Incidenza ai fini dell'importanza dell'inadempimento - Valutabilità.In tema di compravendita immobiliare, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità, non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto per inadempimento del vendito |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA |
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSOGiulio Bracci e Pia Mazzucco con atto notificato il 25 novembre 1995 convennero Alessandro Ranucci dinanzi al Tribunale di Terni e ne domandarono la condanna alla consegna del certificato di abitabilità dell'immobile che aveva loro venduto il 2 aprile 1993, nonché al completamento delle opere esterne e di urbanizzazione, alla sanatoria di ogni irregolarità edilizia ed amministrativa, alla consegna delle certificazioni dei vari impianti dell'edificio, alla eliminazione di tutti i vizi denunciati ed al risarcimento di ogni danno loro cagionato. Si costituì il Ranucci e, eccepita preli |
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MOTIVI DELLA DECISIONEA norma dell'art. 335 c.p.c., va disposta la riunione di ricorsi proposti in via principale ed incidentale avverso la medesima sentenza. Preliminarmente, inoltre, va dichiarata l'inammissibilità del deposito da parte dei ricorrenti principali di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, nonché delle censure che a questi fanno esclusivo riferimento, non riguardando essi la nullità della sentenza impugnata per mancanza dei requisiti essenziali di forma o di sostanza, ovvero l'ammissibilità del ricorso o del controricorso, e non estendendosi la previsione dell'art. 372 c.p.c., alle nullità originate, in via riflessa o mediata, da vizi del procedimento o di motivazione, anche se idonee, in astratto, a spiegare effetti invalidanti sulla sentenza (cfr.: Cass. Civ., sez. 1^, Sent. 26 ottobre 2006, n. 23026; Cass. Civ., sez. 3^, Sent. 4 novembre 2004, n. 21140). Con il primo motivo, i ricorrenti principali denunciano la nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione dell'art. 1455 c.c., e art. 1453 c.c., comma 3, avendo ritenuto rilevante e decisivo l'adempimento del convenuto all'obbligo di consegna del certificato di abitabilità, benché successivo alla proposizione della domanda degli attori di risoluzione del contratto di compravendita, e per violazione e falsa applicazione dell'art. 1477 c.c., comma 3, ed omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia costituito dalla (esclusa) gravità dell'inadempimento, avendo la mancata consegna del certificato di abitabilità pregiudicato per oltre quattro anni il diritto degli attori di commercializzare l'immobile acquistato. Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1455 c.c., avendo affermato che, pur integrando l'omessa o tardiva consegna del certificato di abitabilità un inadempimento del convenuto |
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P.Q.M.Riunisce i ricorsi. |
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