Articolo abrogato dalla L.R. del 23/02/2007 n.5 e dalla L.R. del 03/12/2009 n.22. L'articolo 2 così recitava: "1. Nella presente legge:

a) l’espressione “risorse essenziali di interesse regionale” indica:

1) aria, acqua, suolo ed ecosistemi;

2) paesaggio;

3) edifici, monumenti e siti di interesse storico e culturale;

4) sistemi infrastrutturali e tecnologici;

5) sistemi degli insediamenti;

b) l’espressione “piano territoriale regionale” (PTR) indica l’insieme degli elaborati conoscitivi, programmatici, normativi e cartografici tramite i quali la Regione svolge le proprie funzioni di pianificazione territoriale regionale."

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