Il quarto comma dell'art. 3 del D.L. 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 marzo 1973, n. 205 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 marzo 1973, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972 nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania), è il seguente:

«L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non può superare la somma di lire 5 milioni per ciascuna unità immobiliare».

Dalla redazione

  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Edilizia e immobili

Le tolleranze negli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili

Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino