L'art. 26 del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 (Norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico), come sostituito dall'art. 14 della L. 27 aprile 1962, n. 231 (Modifiche al D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 per la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico), è il seguente:

«Art. 26 (Cessione degli alloggi di cui alla L. 9 agosto 1954, n. 640). -ÊGli alloggi costruiti o da costruire ai sensi della L. 9 agosto 1954, n. 640, e tutti gli altri alloggi costruiti a totale carico dello Stato per le categorie meno abbienti, nonché gli alloggi costruiti dall'U.N.R.R.A-Cassa, anche con fondi E.R.P., vengono ceduti in proprietà in unica soluzione ovvero in non oltre 25 anni, in rate mensili costanti posticipate, senza interessi.

Il prezzo di cessione è pari al cinquanta per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio».

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