N1

Lettera abrogata dalla L.R. del 11/12/2012 n. 34. La Lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 così recitava: “a) le superfici minime e i requisiti dimensionali dei locali impiegati nell’esercizio dell’attività di acconciatore;”.

N16

Articolo abrogato dal D. Min. Sviluppo Economico del 28/12/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2013. L’articolo 11 così recitava: “ Art. 11. - Verifica di conseguimento degli obiettivi e sanzioni - 1. Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2006, i distributori trasmettono all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i titoli di efficienza energetica relativi all'anno precedente, posseduti ai sensi dell'art.

N15

Articolo abrogato dal D. Min. Sviluppo Economico del 28/12/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2013. L’articolo 8 così recitava: “Art. 8. - Modalità di esecuzione dei progetti ai fini del conseguimento degli obiettivi - 1. I progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4 possono essere eseguiti con le seguenti modalità:

a) mediante azioni dirette dei distributori;

N14

Articolo abrogato dal D. Min. Sviluppo Economico del 28/12/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2013. L’articolo 7 così recitava: “Art. 7. - Modalità di controllo - 1.

N13

Comma abrogato dal D. Min. Sviluppo Economico del 28/12/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il comma 8 dell’articolo 5 così recitava: “8. I soggetti di cui all'art. 8 possono richiedere di verificare preliminarmente la conformità di specifici progetti alle disposizioni del presente decreto e delle linee guida di cui al comma 6, qualora detti progetti includano tipologie di intervento per le quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non abbia già pubblicato apposite schede tecniche di quantificazione dei risparmi.

N12

Comma abrogato dal D. Min. Sviluppo Economico del 28/12/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il comma 6 dell’articolo 5 così recitava: “6. Sentite le regioni e le province autonome e a seguito di pubbliche audizioni degli operatori interessati, compresi i soggetti di cui all'art. 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia e il gas predispone e pubblica linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti di cui al comma 1, e i criteri e le modalità di rilascio dei titoli di efficienza energetica di cui all'art.

N10

Comma abrogato dal D.M.Sviluppo Economico del 21/12/2007. Il comma 1 così recitava: "1. I costi sostenuti dai distributori per la realizzazione dei progetti con le modalità di cui all'art. 8, possono trovare copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di energia elettrica e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

N9

Comma abrogato dal D.M.Sviluppo Economico del 21/12/2007. Il comma 7 così recitava: "7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2006, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas rende noto il rapporto tra il valore dei titoli complessivamente emessi, espresso in Mtep, e il valore dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 1, in capo ai distributori di cui all'art. 4, comma 1, entrambi riferiti all'anno precedente."

N7

Modifiche introdotte dal D.M.Sviluppo Economico del 21/12/2007

N6

Comma abrogato dal D.M.Sviluppo Economico del 21/12/2007 a decorrere dal 1° gennaio 2008. Il comma 4 così recitava: "4. Si applica all'obiettivo del singolo distributore quanto previsto all'art. 3, comma 2."