Articolo abrogato dal D. Min. Sviluppo Economico del 28/12/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2013. L’articolo 8 così recitava: “Art. 8. - Modalità di esecuzione dei progetti ai fini del conseguimento degli obiettivi - 1. I progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4 possono essere eseguiti con le seguenti modalità:

a) mediante azioni dirette dei distributori;

b) tramite società controllate dai medesimi distributori;

c) tramite società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili;

"d) tramite i soggetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia di cui al medesimo art. 19, i quali realizzano misure o interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria maggiore di una soglia minima, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas."

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas comunica al Ministero delle attività produttive e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e alle regioni e province autonome gli estremi delle società operanti nel settore dei servizi energetici che rispondono alla definizione contenuta nelle linee guida di cui all'art. 5, comma 6, e che hanno presentato richieste di verifica e di certificazione dei risparmi realizzati da specifici progetti.”

Dalla redazione