N2

Allegato sostituito dalla Delib. G.R. del 02/03/2010 n.453

N1

Con le modifiche introdotte dalla Delib. G.R. del 02/03/2010 n.453

N3

La L. del 26/02/2007 n.17 ha stabilito che "si intendono inclusi tra i soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 1-bis, anche i titolari delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo."

N2

La L. del 23/02/2006 n.51 stabilisce che il termine previsto all'articolo 1-bis, comma 5, è ulteriormente differito al 30 giugno 2006.

N1

Con le modifiche introdotte dalla L. del 23/12/2005 n.266

N1

Modifiche introdotte dalla L.R. del 17/04/90 n.20

N1

- Il D.L. n. 524/1994 reca: "Interventi straordinari per il completamento del palazzo di giustizia di Napoli e per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza mondiale dei Ministri della giustizia sul crimine organizzato transnazionale". Si trascrive il testo del relativo art. 1:

N1

Termine prorogato dalla L.R. del 27/11/1961 n.22. Il termine era fissato inizialmente al 31 dicembre 1957 e poi modificato al 31 dicembre 1959 dalla L.R. del 29/07/1957, n. 46 ed al 31 dicembre 1961 dalla L.R. 12/11/1959 n.29.

N1

Nell’allegato 2 con il termine “istituto” si intende sia gli istituti di credito che gli enti di rappresentanza, e ciò in aderenza all’articolo 52, comma 2 della l.p. 13/1998. A tal fine la Delib. G.P. Bolzano del 30/12/2009 n.3110 ha inserito la lettera g).