Comma abrogato dal D. Min. Sviluppo Economico del 28/12/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il comma 8 dell’articolo 5 così recitava: “8. I soggetti di cui all'art. 8 possono richiedere di verificare preliminarmente la conformità di specifici progetti alle disposizioni del presente decreto e delle linee guida di cui al comma 6, qualora detti progetti includano tipologie di intervento per le quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non abbia già pubblicato apposite schede tecniche di quantificazione dei risparmi. La verifica di conformità alle disposizioni del presente decreto è effettuata dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nel termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. La verifica di conformità alle linee guida di cui al comma 6 è effettuata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Le attività di formazione, informazione, promozione e sensibilizzazione degli utenti finali possono essere svolte solo come misure di sostegno ad altre tipologie di interventi e misure.”

Dalla redazione