Comma abrogato dal D.M.Sviluppo Economico del 21/12/2007. Il comma 1 così recitava: "1. I costi sostenuti dai distributori per la realizzazione dei progetti con le modalità di cui all'art. 8, possono trovare copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di energia elettrica e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. I costi sostenuti dai distributori per la realizzazione dei progetti con le modalità di cui all'art. 8, possono trovare copertura, qualora comportino una riduzione dei consumi di gas naturale e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione del gas naturale, secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas."

Dalla redazione