Comma abrogato dal D. Min. Sviluppo Economico del 28/12/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il comma 6 dell’articolo 5 così recitava: “6. Sentite le regioni e le province autonome e a seguito di pubbliche audizioni degli operatori interessati, compresi i soggetti di cui all'art. 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia e il gas predispone e pubblica linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti di cui al comma 1, e i criteri e le modalità di rilascio dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 10, compresa la documentazione comprovante i risultati ottenuti, che deve essere prodotta dai distributori. Nella predisposizione di tali atti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tiene conto anche dell'esigenza di promuovere la concorrenza, il progresso tecnologico e la tutela degli interessi degli utenti meno abbienti. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base dell'attività svolta, sentite le regioni e le province autonome e a seguito di pubbliche audizioni degli operatori sopra menzionati, può aggiornare le linee guida.”

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