N1

La L.R. del 09/08/2004 n.12 ha stabilito che l'articolo 48 della presente legge è da intendersi abrogato per effetto dell'entrata in vigore della l.r. 3/1999.

N2

Modifiche introdotte dalla L.R. del 25/08/2006 n.29

N1

Modifiche introdotte dalla L.R. del 17/04/2003 n.7

N4

Modifiche introdotte dalla L.R. del 28/12/2004, n. 17

N3

Comma abrogato dalla L.R. del 01/08/1990 n.18. Il comma 3 così recitava:"Nella società collegata dell'ESPI, di cui al primo comma, sarà altresì trasferito il personale delle società a totale partecipazione regionale dell'ESPI, dell'EMS e dell'AZASI, per il quale sia scaduto il periodo di godimento dei benefici previsti dalla legislazione nazionale in ordine al salario garantito o per il quale non sia possibile fare ricorso a tali benefici né alla mobilità interna, nonchè il personale dipendente dall'Assosind, nel caso di scioglimento della stessa."

N1

La L.R. del 08/11/1988 n.34 stabilisce che nell' adeguamento del trattamento di prepensionamento dal 1° gennaio 1987 dovranno essere compresi i miglioramenti economici, derivanti da contratti aziendali di lavoro, riferiti alla generalità del personale in servizio, intervenuti successivamente alle leggi 27/84 e 7/86.

N2

Modifiche introdotte dalla L.R. del 05/12/2005 n.31 a far data dal 1° gennaio 2006.

N1

Modifiche introdotte dalla L.R. del 20/01/2005 n.1