La L.R. del 08/11/1988 n.34 stabilisce che nell' adeguamento del trattamento di prepensionamento dal 1° gennaio 1987 dovranno essere compresi i miglioramenti economici, derivanti da contratti aziendali di lavoro, riferiti alla generalità del personale in servizio, intervenuti successivamente alle leggi 27/84 e 7/86.

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