N3

Articolo abrogato dalla L.R. 31/12/2012, n. 52. L’articolo 4 così recitava: “Art. 4 - (Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti") - 1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" è aggiunto il seguente:

"Art. 16 bis - (Transizione dagli enti responsabili di bacino all'Autorità d'ambito)

N2

Articolo abrogato dalla L.R. 31/12/2012, n. 52. L’articolo 3 così recitava: “Art. 3 - (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti") - 1. All'articolo 16 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 la parola "sessanta" è sostituita dalla parola "centottanta";

N1

Articolo abrogato dalla L.R. 31/12/2012, n. 52. L’articolo 2 così recitava: “Art. 2 - (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti") - 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", le parole "dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

N1

Comma abrogato dalla L.R. del 31/12/2012 n. 55. Il comma 3 dell’articolo 7 così recitava: “3. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 48 sono aggiunti i seguenti commi:

N3

Articolo abrogato dalla L.R. del 28/12/2012 n. 50. L’articolo 7 così recitava: “Art. 7 - Modifiche degli articoli 4 e 6 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 “Interventi per la valorizzazione dei locali storici” e successive modificazioni - 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37 “Interventi per la valorizzazione dei locali storici” e successive modificazioni, è inserito il seguente comma:

N2

L’articolo 14 è stato abrogato dalla L.R. del 27/04/2012 n.17

N1

Comma modificato con avviso di rettifica in B.U. 25.9.2007, n. 84.

N1

Articolo abrogato dalla L.R. del 28/12/2012, n. 50. L’articolo 4 così recitava: “Art. 4 - Disposizioni transitorie in materia di procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita e parchi commerciali - 1.

N15

Parole soppresse dalla L.R. del 24/12/2012 n. 21: “, le modalità di determinazione dei valori minimi e massimi delle tariffe professionali da parte della Regione, su proposta dei collegi regionali”.