N5

Articolo sostituito dalla L.R. del 17/11/2004 n. 41.

N4

Comma abrogato dalla L.R. del 22/08/1994 n. 57: “La Regione, nelle more del perfezionamento delle procedure riguardanti la sua adesione ai Consorzi come ente partecipante prevederà contributi per spese di funzionamento a favore dei Consorzi stessi sin dal 1994 o al massimo dal 1995 con specifico capitolo di spesa, istituito con apposita legge di bilancio”.

N3

Comma abrogato dalla L.R. del 17/11/2004, n. 41: “Per l’ottenimento di mutui da parte di istituti di credito concessi in attuazione del T.U. sulle leggi per il Mezzogiorno, la Regione può prestare garanzia, sempre che si tratti di opere di cui al precedente punto b) approvato dai competenti organi regionali”.

N2

Lettera aggiunta dalla L.R. del 17/11/2004, n. 41.

N1

Parole abrogate dalla L.R. del 11/09/1996 n. 85: “e di quant’altro previsto dalla lett. L) dell’art. 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64”.

N6

Articolo abrogato implicitamente dalla L.R. 19/08/1996 n. 31. Abrogazione implicita confermata dalla L.R. del 12/02/2001, n. 3. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

N5

Comma sostituito dalla L.R. del 27/11/2001 n. 26.

N4

Comma aggiunto dalla L.R. del 27/11/2001 n. 26.

N3

Articolo aggiunto dalla L.R. del 12/02/2001, n. 3.

N2

Articolo abrogato, dalla L.R. del 31/05/2002 n. 14, dal D.P.Reg. 165/Pres. del 05/06/2003.