Comma abrogato dalla L.R. del 01/08/1990 n.18. Il comma 3 così recitava:"Nella società collegata dell'ESPI, di cui al primo comma, sarà altresì trasferito il personale delle società a totale partecipazione regionale dell'ESPI, dell'EMS e dell'AZASI, per il quale sia scaduto il periodo di godimento dei benefici previsti dalla legislazione nazionale in ordine al salario garantito o per il quale non sia possibile fare ricorso a tali benefici né alla mobilità interna, nonchè il personale dipendente dall'Assosind, nel caso di scioglimento della stessa."

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