N1

Riguarda le perizie presentate prima della data della presente circolare.

N2

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 sono prorogate al 31.12.2000 dall'ord. 3022/99

N4

Comma aggiunto dal D.P.G.R. del 07/02/2003 n.3/Reg

N3

L'articolo 5 del Regolamento regionale n. 2/2002 è sostituito dall'articolo 3 del Regolamento regionale n. 3/2002.

N2

Il comma 1 dell'articolo 3 del Regolamento regionale n. 2/2002 è sostituito dall'articolo 2 del Regolamento regionale n. 3/2002.

N1

Il comma 1 dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/REG del 19 marzo 2002 (Regolamento Regionale recante: ''Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della L.R. n. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti), è sostituito dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3/REG del 7 maggio 2002. (Modificazione al Regolamento Regionale 19 marzo 2002 n. 2 recante: ''Regolamento di attuazione dell'articolo 40 della L.R.

N4

"Può" deve intendersi sostituito con "Deve" perché il presidente del Consiglio nazionale ha l'obbligo, e non la mera facoltà, di mettere il professionista in condizioni di intervenire e di essere sentito, come ha stabilito la Cass. S.U. 19 gennaio 1988, n. 35 secondo la quale la 2a parte del 2° comma dell'art. 7 è norma regolamentare che va disapplicata perché viola l'inderogabile diritto alla difesa della parte. (La Corte Suprema si è così pronunciata riferendosi all'art.

N2

Ora - si deduce dalla vigente legge finanziaria - L. 13.000 ma v. nota ad art. 4 ).