N1

Modifiche introdotte dalla L.R. del 10/08/1995 n. 58.

N4

Articolo aggiunto dalla L.R. del 27/04/1999 n. 10.

N3

Il termine, prorogato con il comma 1 dell’articolo 23 della L.R. del 08/01/1996 n. 4, è ulteriormente prorogato al “31 dicembre 1997” dalla L.R. del 07/03/1997 n. 6.

N2

Modifica introdotta dalla L.R. del 08/05/2007 n.13

N1

Il termine è stato prorogato al “31 dicembre 2012” dalla L.R. del 09/05/2012 n.26. Il termine era stato precedentemente prorogato fino al "31 dicembre 2003" dalla L.R. del 16/04/2003 n. 4 e al "31 dicembre 2005" dalla L.R. del 31/05/2004 n. 9 e al "31 dicembre 2006" dalla L.R. del 22/12/2005 n.19

N2

Termine prorogato dalla L.R. del 27/04/1999 n. 10. Il termine era fissato al “31 dicembre 1996”.

N1

Comma sostituito dalla L.R. del 08/01/1996 n. 4.

N1

Comma aggiunto dalla L.R. del 27/04/1999 n. 10.

N4

La Corte Costituzionale, con sentenza del 06/05/2010, n. 168 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 6 comma 3.

N3

La Corte Costituzionale, con sentenza del 06/05/2010, n. 168 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 4.