N2

La Corte Costituzionale, con sentenza del 06/05/2010, n. 168 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 2.

N1

Comma abrogato dalla L.R. del 30/06/2010 n.19. Il comma 2 dell’articolo 4 così recitava: “Nelle more dell’adeguamento dei PRG ai sensi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e 15 e, comunque, sino all’effettuazione degli adempimenti di cui all’articolo 15, comma 10, gli alberghi esistenti, come definiti dall’articolo 2, comma 3, della legge regionale 6 luglio 1984, n.

N3

Parole sostituite dalla L.R. del 17/01/2013 n. 4.

N2

Articolo sostituito dalla L.R. del 11/03/2009 n.11

N1

Con le modifiche introdotte dalla L.R. del 09/05/2007 n.14.

N2

Parole soppresse dalla L.R. del 02/01/2013 n. 1: “, nonché di depositi di materiali e rifiuti radioattivi”.

N1

La Corte Costituzionale con sentenza del 09/03/2012 n. 54 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, nella parte in cui prevede il divieto di installazione sul proprio territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi.

N1

La Corte Costituzionale, con sentenza del 03/03/2011, n. 70 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 1.

N1

La Corte Costituzionale, con sentenza del 11/11/2011, n. 308 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettere a) e b).

N16

Lettera abrogata dalla L.R. del 10/01/2013 n. 2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 6 così recitava: “d) i contributi annuali, versati dalla Regione Abruzzo, dopo l'entrata in vigore della legge, sono computati a titolo di versamento in quota capitale dei consorzi; conseguentemente, la quota di partecipazione della Regione ai consorzi industriali è determinata dall'ammontare complessivo dei contributi annuali versati.”