N10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 10/08/2016, n. 12, così recitava:

“Art. 10 (Atti di direttiva e poteri sostitutivi) — 1. Al fine di garantire l’effettivo e corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti delegati alle province, la Giunta regionale adotta atti di direttiva ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche ed esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto nonché dell’articolo 19 della citata legge regionale.”

Dalla redazione