N183 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 55, comma 1, della L.R. 04/11/2024, n. 25, così recitava:

“Art. 383 - (Modalità per lo svolgimento delle prestazioni delle organizzazioni di volontariato)

1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale possono accedere alle strutture ed ai servizi pubblici o privati convenzionati con gli enti pubblici operanti nel settore di loro interesse per lo svolgimento della loro attività, purché questa sia compatibile con la disciplina interna degli enti. L'eventuale diniego all'accesso deve essere motivato.

2. L'accesso è subordinato ad accordi tra la struttura o il servizio e l'organizzazione di volontariato, concernenti le modalità di presenza del volontariato ed il rapporto tra i volontari ed il personale della struttura o servizio.

3. Gli accordi debbono prevedere tra l'altro:

a) la riconoscibilità del volontariato e dell'organizzazione di appartenenza;

b) il rispetto da parte del volontariato della disciplina specifica dell'attività svolta e delle norme per l'utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio;

c) il rispetto della libertà, dignità personale, diritto, convinzioni e riservatezza degli utenti, compresa la libertà di questi ultimi di rifiutare l'attività del volontariato.”

Dalla redazione