N153 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 28, comma 1, del Regolam. R. 12/07/2023, n. 4, così recitava:

"Art. 99. (Iscrizione e cancellazione dei cloni)

1. La predisposizione del registro regionale di cui all'articolo 38, comma 2, della l.r. 28/2001 è a cura della Giunta regionale su indicazioni fornite dalla Commissione regionale tecnico-scientifica. Il registro regionale può essere aggiornato con iscrizioni e cancellazioni mediante deliberazione della Giunta regionale.

2. L'utilizzo dei cloni iscritti nel registro regionale è possibile esclusivamente per la realizzazione di filari e di impianti per l'arboricoltura da legno e per la tartuficoltura; l'utilizzo dei cloni in imboschimenti e rimboschimenti è subordinato all'autorizzazione dell'ente competente per territorio previo parere della Commissione tecnico-consultiva.

3. Nel registro regionale dovranno essere altresì riportate indicazioni sulle zone fitoclimatiche e geopedologiche preferenziali per l'utilizzo dei diversi cloni e le caratteristiche principali dei cloni stessi.

4. L'iscrizione di cloni forestali nel registro regionale è subordinata alla rispondenza di tale materiale di base ai requisiti di cui agli allegati IV e V della direttiva 1999/105/CE rispettivamente per il materiale qualificato e controllato e al parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica.

5. L'utilizzo di cloni forestali non iscritti nel registro regionale è permesso esclusivamente per scopi sperimentali e scientifici per la realizzazione di impianti per l'arboricoltura da legno nell'ambito di progetti di ricerca ai sensi dell'articolo 89 e previo parere della Commissione tecnico-scientifica."

Dalla redazione