N24 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 30/10/2020, n. 175, così recitava:

"Art. 13. - Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area delle risorse materiali, dei beni e dei servizi

1. Sono attribuiti alla Direzione regionale, nell'ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:

a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni;

b) acquisti di beni e servizi per l'amministrazione periferica e gli uffici giudiziari; gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari;

c) determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari;

d) alimentazione del sistema informativo delle scritture contabili e dei dati relativi al fabbisogno;

e) gestione degli immobili demaniali;

f) attività connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392."

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