N11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 30/10/2020, n. 175, così recitava:

"Art. 12. - Competenze della Direzione regionale relative al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area del personale e della formazione

1. Sono attribuiti alla Direzione regionale, nell'ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:

a) reclutamento del personale nell'ambito della programmazione effettuata dall'amministrazione centrale; nomina e prima assegnazione del personale reclutato con concorso regionale;

b) gestione del personale dell'amministrazione periferica, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti; assegnazione delle risorse umane agli uffici; assegnazione temporanea di personale, anche in soprannumero, in posti vacanti di altro ufficio compreso nella circoscrizione, per un periodo non superiore a sei mesi prorogabile una sola volta; trasferimenti e comandi nell'ambito della circoscrizione; formazione e aggiornamento professionale del personale non dirigenziale dell'amministrazione periferica, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti;

c) gestione del trattamento economico e fiscale degli ufficiali giudiziari nell'ambito dei servizi notificazioni, esecuzioni e protesti; disamina delle ispezioni relative ai medesimi servizi."

Dalla redazione