N13 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, della L.R. 02/10/2024, n. 18, così recitava:

"Art. 8 - (Attività di Film Commission)

1. La Regione esercita l’attività di Film Commission per l’Umbria.

2. Per attività di Film Commission si intendono le azioni volte alla promozione dell’Umbria attraverso la realizzazione di produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali, che valorizzino il patrimonio storico, artistico, architettonico, paesaggistico e le eccellenze del territorio.

3. La Giunta regionale approva, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente per materia, un piano di azioni per l’attività di Film Commission che contiene l’indicazione delle iniziative e dei progetti da realizzare nel periodo di riferimento nonché delle risorse necessarie, in conformità con la specifica programmazione dell’attività di Film Commission che fa parte della programmazione triennale delle attività di promozione turistica ed integrata. La Commissione consiliare competente per materia si esprime entro e non oltre il termine di trenta giorni dall’assegnazione dell’atto, decorso inutilmente il quale la Giunta regionale può approvare il piano. La Giunta regionale trasmette alla suddetta Commissione il piano di azioni una volta approvato e le eventuali variazioni che si rendesse necessario apportare durante la fase di attuazione."

Dalla redazione