N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 03/03/2011 n. 28. L’articolo 9 così recitava: “Art. 9. - Fondo di rotazione per il finanziamento tramite terzi - 1. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell’efficienza energetica, a valere sulle risorse relative all’anno 2009 previste dall’articolo 1, comma 1113, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata una quota di 25 milioni di euro per gli interventi realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi in cui il terzo risulta essere una ESCO.

2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto da adottare entro il 31 dicembre 2008, tenuto conto di apposite relazioni tecniche predisposte dall’«Unità per l’efficienza energetica» di cui all’articolo 4, individua i soggetti, le misure e gli interventi finanziabili, nonché le modalità con cui le rate di rimborso dei finanziamenti sono connesse ai risparmi energetici conseguiti e il termine massimo della durata dei finanziamenti stessi in relazione a ciascuna di tali misure, che non può comunque essere superiore a centoquarantaquattro mesi, in deroga al termine di cui all’articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”

Dalla redazione

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