N578 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Ai sensi dell’art. 3, della L. 30/11/2017, n. 179 nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all’art. 54-bis, del D. Leg.vo 30/03/2001, n. 165, e all’art. 6, del D. Leg.vo 08/06/2001, n. 231, il perseguimento dell’interesse all’integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all’articolo 2105 del presente codice.

La disposizione non si applica nel caso in cui l’obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l’ente, l’impresa o la persona fisica interessata.

Quando notizie e documenti che sono comunicati all’organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d’ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

Dalla redazione

Back to top