N382 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 11/04/2002, n. 61 il quale ha sostituito l’intero Titolo XI del Libro V del presente codice e, successivamente, abrogato dall’art. 37, comma 34, del D. Leg.vo 27/01/2010, n. 39, così recitava:

Art. 2624. - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l’arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”

Dalla redazione