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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
In seguito, il presente articolo è stato abrogato dall’art. 169, della L. 19/05/1975, n. 151, così recitava:
“Art. 435. - Obbligo dei genitori e dei figli naturali
Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei genitori e degli ascendenti legittimi dell’alimentando.
Il genitore deve gli alimenti al figlio naturale e ai discendenti legittimi di questo. Il suo obbligo ha grado dopo quello dei figli naturali dell’alimentando.
Il genitore deve altresì gli alimenti strettamente necessari ai figli naturali del proprio figlio legittimo o naturale. Il suo obbligo ha grado dopo quello del suocero e della suocera dell’alimentando.”
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