N165 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 159, della L. 19/05/1975, n. 151, così recitava:

Art. 340. - Nuove nozze della madre

La madre, che vuole passare a nuove nozze, deve darne notizia al tribunale prima che sia celebrato il matrimonio. Il tribunale, assunte le informazioni del caso e sentito il pubblico ministero, delibera se l’amministrazione dei beni possa esserle conservata, oppure stabilisce condizioni, riguardo all’amministrazione stessa e all’educazione dei figli.

In caso di inosservanza della precedente disposizione la madre perde di diritto l’amministrazione e il marito è responsabile in solido dell’amministrazione esercitata in passato e di quella in seguito indebitamente conservata.

Il tribunale su istanza del pubblico ministero o dei parenti o anche d’ufficio, qualora non creda di riammettere la madre nell’amministrazione dei beni, delibera sulle condizioni da osservare per l’educazione dei figli e sulla nomina di un curatore ai loro beni.

L’ufficiale dello stato civile, che celebra o trascrive il matrimonio della vedova, deve informarne il procuratore della Repubblica entro dieci giorni dalla celebrazione o dalla trascrizione.”

Dalla redazione