N101 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 118, della L. 19/05/1975, n. 151, così recitava:

“Art. 275. - Pena in caso di inammissibilità

Il tribunale, se dichiara inammissibile l’azione, può condannare l’istante al pagamento di una pena pecuniaria da lire trecento a lire cinquemila.”

Dalla redazione