N75 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 32, comma 3, della L.R. 01/06/2022, n. 13, così recitava:

“Art. 108 - (Funzioni delle Comunità montane)

1. Le comunità montane, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, provvedono:

a) alla raccolta ed elaborazione di dati interessanti la protezione civile, con particolare riguardo al rischio idrogeologico, al rischio incendi boschivi e al rischio valanghe, sulla base degli indirizzi regionali;

b) a promuovere e supportare le attività di protezione civile svolte dai comuni appartenenti alla comunità stessa, con particolare riferimento a quelle afferenti il volontariato di protezione civile, con il coordinamento delle province;

c) a predisporre le strutture, le attrezzature e le risorse necessarie per assolvere alle funzioni del presente articolo.”

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